Nella seduta del Consiglio Regionale del 27 luglio sono state discusse e approvate le proposte di legge n°88 e n°90; in particolare la PDL n°90 introduce una sostanziale modifica della legge 1/2005, attraverso il recepimento del Decreto Legge 13 maggio 2011, n°70 “Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito con la Legge 12 luglio 2011, n 106.

Gli elementi più significativi sono: il silenzio assenso per il rilascio  del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; l’estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA); la normazione per la riqualificazione delle aree urbane.

Questi sono gli aspetti di maggiore rilievo che danno la misura della portata di tale provvedimento; ci sono altri punti qualificanti che la PDL introduce: la nuova formulazione della categoria di intervento della sostituzione edilizia; la possibilità di certificare i requisiti igienico sanitari da parte del progettista in tutti i casi in cui non sono previste deroghe alla normativa o valutazione tecnico discrezionali (senza dubbio una buona semplificazione procedurale); nell’attività edilizia libera sono stati inseriti alcuni interventi di manufatti realizzabili in zone agricole; il recepimento della disposizione del DPR 380/2001 relativa alla possibilità di applicare la sanzione ripristinatoria agli interventi edilizi in tutti i casi in cui questi siano stati realizzati in difformità dagli strumenti urbanistici; la previsione della demolizione delle opere realizzate come attività edilizia libera difformi dagli strumenti urbanistici; il recepimento del punto 5 comma 13 articolo 5 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n°70 casi in cui non si ha parziale difformità da titolo abilitativi; l’introduzione del silenzio rifiuto nel procedimento del permesso a costruire in sanatoria.

La Regione Toscana, accogliendo infatti le osservazioni presentate da CNA Toscana, ha recepito l’input di coordinare il provvedimento con altre norme, al fine di anticipare parte del loro contenuto, in particolare la legge regionale 24/2009 “misure urgenti e straordinarie volte  al il rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio esistente”.

La proposta di legge 88 ha il fine di modificare l’articolo 62 della 1/2005 prevedendo che gli enti locali possono provvedere alla definitiva approvazione degli strumenti urbanistici solo dopo avere avuto il placet della Regione in relazione alle indagini geologiche ( rischio sismico, rischio idraulico geologico).