Si ricorda che la legge per il mercato e la concorrenza (L n.124/2017) ha previsto a partire dall’anno 2018 l’introduzione di precisi obblighi di pubblicità (trasparenza) per tutte le sovvenzioni, sussidi, incarichi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla P.A. 

Tutti i soggetti che hanno ricevuto nel corso dell’anno i benefici di cui sopra di importo complessivo superiore a 10.000,00 euro devono renderli “trasparenti”, cioè pubblicarli.

Per benefici ricevuti si intende erogati, quindi indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono e utilizzando il criterio contabile di cassa.

Le modalità di pubblicità variano a seconda dei soggetti interessati:

  • le imprese:
    • se tenute alla redazione del bilancio esteso o al bilancio consolidato devono adempiere all’obbligo informativo nella Nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio e all’eventuale bilancio consolidato
    • se non tenuti alla redazione della Nota integrativa, compresi i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, nonché ditte individuali e società di persone, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro il 30 giugno dell’anno successivo alla ricezione del contributo o, in mancanza di un sito aziendale, nel sito delle Associazione di Categoria di appartenenza

  • le associazioni, fondazioni e ONLUS devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno


    In caso di inosservanza di tali obblighi è prevista:
  • l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000,00 euro;
  • la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Con la conseguenza che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ed al pagamento della sanzione amministrativa, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

     
    CNA Toscana, in nome delle CNA Territoriali che hanno aderito,  in caso di imprese soggette alla pubblicazione sul sito ma prive di sito internet ,pubblica in un apposito spazio dedicato del proprio sito dati dei benefici pubblici dalle stesse ricevuti e soggetti all’obbligo di trasparenza.

    Per chiedere la registrazione dei contributi occorre registrarsi sul seguente sito e appena ricevuta l’abilitazione inserire i dati relativi al contributo ricevuto:
    http://trasparenza.cnatoscana.it/CONTRIBUTI_PUBBLICI/CONTRIBUTI_PUBBLICI

Per informazioni e chiarimenti contattare il proprio referente negli uffici territoriali della CNA o gli operatori FINARTCNA

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