Mercoledì 20 luglio CNA Toscana e le altre Associazioni hanno trasmesso alla Regione una  richiesta di chiarimenti  in merito alla nuova Legge regionale n. 18 del 6 maggio 2011 “Norme in Materia di Panificazione”. Pubblichiamo a seguito la risposta della Regione Toscana redatta in data 5 agosto.

 

“Con riferimento alle richieste di chiarimento sulla LR in oggetto, si forniscono di seguito le risposte del caso, basate su una nota redatta dall’Avvocatura e su indicazioni fornite dal Legislativo del Consiglio regionale:

a) per i panifici con un’unica unità operativa dovrà essere comunicato il nominativo del responsabile dell’attività produttiva della stessa unità; laddove, invece, uno stesso panificio operi su più unità produttive, per ciascuna di esse dovrà essere individuato e comunicato il relativo responsabile. Si ritiene, quindi, da escludere la possibilità per l’azienda di individuare un unico responsabile per più unità operative in cui la stessa si articola.
In quest’ultimo caso è tuttavia facoltà dell’impresa scegliere se comunicare un unico nominativo o nominativi diversi per le diverse unità produttive.

b) il quesito relativo al “decorso temporaneo del requisito della SCIA” in realtà non è chiaro.
Possiamo riservarci di approfondire in seguito. Comunque la norma sulla SCIA non prevede alcun termine

c ) la disciplina di cui alla legge regionale 18/2011, con i connessi obblighi previsti in capo al responsabile dell’attività produttiva, è riferita specificamente ed esclusivamente ai “panifici” ovvero – come esplicita il comma 2 dell’art. 2 – alle imprese che svolgono attività di panificazione o le altre attività indicate nel successivo comma 3, dovendosi conseguentemente escludere gli esercizi ristorativi o di altro genere (tra cui quelli indicati nella richiesta) nel cui ambito si effettua somministrazione di pane di propria produzione. Queste ultime attività, infatti, sono destinatarie di apposite discipline specifiche

d) i limiti di orario e riposo settimanale si intendono riferiti solo alla vendita la pubblico

e) per la definizione dei corsi di formazione è opportuno rimandare ogni iniziativa alla definizione del giudizio di costituzionalità”.