Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 04732/2021, ha annullato la Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2019 che riservava in via esclusiva ai professionisti sanitari l’attività di pigmentazione del complesso areola-capezzolo.

In sintesi la sentenza stabilisce che la Dermopigmentazione non rappresenta un trattamento terapeutico e che si configura invece come attività propria dell’Estetista, individuata come figura dotata delle necessarie competenze acquisite mediante corsi abilitanti stabiliti dalla Legge.

Occorre sottolineare che in Toscana il settore dell’Estetica è normato dalla Legge Regionale 28 del 2004 e dal DPGR 47/R/2007 e successive modifiche.

Tale disciplina prevede che l’attività di Dermopigmentazione possa essere svolta unicamente dalle Estetiste in possesso di abilitazione professionale che abbiano frequentato un ulteriore corso di formazione specialistica di 80 ore i cui contenuti e standard minimi sono definiti dalla Regione.

Allo stesso modo, anche il Tecnico qualificato in tatuaggio che ha ottenuto la qualifica secondo quanto previsto dal Regolamento, ovvero a seguito di un percorso formativo della durata di 600 ore seguito da un esame finale, è abilitato a svolgere l’attività di dermopigmentazione.

Anche da un confronto effettuato nei giorni scorsi con la Regione Toscana è emerso che il Ministero della Salute ha predisposto un documento che sarà oggetto di accordo in Conferenza Stato Regioni e consentirà di uniformare su tutto il territorio nazionale i requisiti, strutturali, igienico sanitari e formativi per coloro che vogliono esercitare l’attività di tatuaggio e trucco permanente.

Nel momento in cui sarà sottoscritto tale Accordo, sarà cura della Regione recepirne i termini, dandone opportuna comunicazione.

Come CNA Benessere e Sanità Toscana condividiamo pienamente le posizioni espresse dalla Portavoce Nazionale delle Estetiste, Perlita Vallasciani e la Coordinatrice Nazionale, Laura Cipollone: auspichiamo che le soluzioni a temi di tale rilevanza dovrebbero essere ricercate nel confronto e nella condivisione con le associazioni di categoria rappresentative delle imprese di estetica, con l’obiettivo di offrire risposte appropriate la cui specificità richiede una integrazione di competenze, ruoli e responsabilità di tutte le parti potenzialmente coinvolte.

Ciò anche per evitare di lasciare alla giustizia amministrativa le decisioni su questioni di merito che sarebbe invece più opportuno risolvere attraverso un coinvolgimento attivo del mondo della rappresentanza.  

Peraltro, la pronuncia giudiziaria in oggetto non può rappresentare una risposta esaustiva rispetto alle delicate tematiche legate alla dermopigmentazione e tatuaggio sulle quali stiamo sollecitando da tempo l’opportunità di un confronto.