La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio del cosiddetto “IV Conto Energia” chiude un periodo di incertezza apertosi con il decreto 3/3/2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/C” che ha interrotto bruscamente, al 31 maggio, la durata del sistema incentivante del settore fotovoltaico, entrato in vigore al 01/01/2011 e che doveva durare fino al 2016.
Il contenuto del Nuovo Conto Energia appare poco coerente con gli obiettivi di restituire certezza alle imprese che operano nel settore e alcuni suoi profili appaiono di dubbia sostenibilità giuridica. Nel nuovo decreto non esiste alcuna proroga delle tariffe in vigore precedentemente; l’obiettivo di potenza installata a livello nazionale è indicato a 23.000 MW. Il nuovo sistema distingue tra piccoli impianti (su edifici con una potenza inferiore a 200kWp e operanti in regime di scambio sul posto) e grandi impianti, impianti integrati innovativi e impianti a concentrazione. Inoltre i grandi impianti avranno l’obbligo di iscrizione al registro informatico dei grandi impianti, gestito dal GSE. Per i grandi impianti realizzati su terreno agricolo, nel rispetto del comma 4 dell’articolo 10 del D. Lgs 28/2011, è obbligatorio presentare il certificato di destinazione d’uso del terreno. Anche per gli impianti a terra (come definiti dal comma 6 del citato articolo 10), autorizzati prima della pubblicazione del D. Lgs n. 28 del 2011 o che hanno presentato istanza entro il 1° gennaio 2011, realizzati sul terreno di un medesimo proprietario, dovrà essere rispettata la distanza minima di 2km. È stata inoltre introdotta una norma per evitare il frazionamento dei grandi impianti in diversi impianti più piccoli per ottenere tariffe più convenienti. Di fatti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo proponente in aree contigue saranno considerati come unico impianto. La qualificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni dovrà invece essere dimostrata mediante la notifica effettuata dalla Regione ai sensi dell’articolo 4 della Legge 4 agosto 1978, n. 440. La tariffa percepita viene determinata dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia del rispetto dell'iter di connessione da parte del gestore di rete, in conformità con i tempi e le relative sanzioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nel caso in cui i ritardi facciano perdere il diritto a una determinata tariffa incentivante, il proprietario dell'impianto avrà diritto a ricevere un indennizzo.
Il decreto prevede inoltre una serie di strumenti per rafforzare e potenziare la filiera industriale italiana attiva nella produzione di impianti fotovoltaici, quali:
• premialità per le installazioni finalizzate alla sostituzione di amianto (premio di 5 €cent/kWh), per la realizzazione di impianti in aree da bonificare o soggette a recupero ambientale, per i moduli su barriere fonoassorbenti.
• a vantaggio dei consumatori e della qualità del Made in Italy vengono inoltre introdotti determinati requisiti di garanzia, efficienza e innovazione degli impianti, al rispetto dei quali sono previsti livelli di incentivazione più elevati.