Dopo 21 anni di attesa, il Governo ha dato  il via libera alla pubblicazione del Decreto interministeriale che regolamenta gli apparecchi elettromeccanici utilizzati nell’attività di estetista, in attuazione della legge 4 gennaio 1990 n°1, che disciplina l’attività del settore. Finalmente gli operatori, gli utenti, ma anche i produttori di macchinari, sapranno con esattezza quali apparecchiature sono utilizzabili nei centri estetici e soprattutto si conosceranno, attraverso le schede tecniche, le caratteristiche tecnico – dinamiche, le modalità di esercizio  e le cautele d’uso relative a ciascun apparecchio. Il Decreto non prevede nessuna previsione relativamente ai tempi di adeguamento delle apparecchiature in uso, pertanto le disposizioni previste andranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. In particolare le apparecchiature per le quali il Decreto fissa nuove caratteristiche e regole di utilizzo sono: solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR); saune e bagno di vapore; vaporizzatori con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatori ad ultrasuoni e a microcorrenti; disincrostanti per pulizia; apparecchiature per aspirazione di comedoni e levigatura della pelle; docce filiformi ad atomizzatore; apparecchi per massaggi meccanici o elettrici; rulli elettrici o manuali; vibratori elettrici oscillanti; scaldacera per ceretta; attrezzi per ginnastica estetica; attrezzature per manicure e pedicure; apparecchi a radiofrequenza; apparecchi per ionoforesi; depilatori elettrici o ad impulsi luminosi; apparecchi per massaggi subacquei; apparecchi per presso-massaggio; elettrostimolatore ad impulsi; soft laser per trattamento rilassante, tonificante o foto stimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani; laser estetico per depilazione. Particolare interesse rivestono, anche in relazione alla stagionalità dell’utilizzo, le nuove regole relative ai solarium, che prevedono una serie restrizioni e condizioni di uso e raccomandazioni, peraltro in parte già determinate da normative comunitarie, quali il limite di  irradianza efficace degli apparecchi, che non deve superare i 0,3 W/m2. Figura inoltre – tra gli altri limiti di utilizzo – il divieto delle apparecchiature abbronzanti per i minori di 18 anni, le donne in stato di gravidanza, i soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute, quelli che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione  al sole. Le 24 schede tecniche che accompagnano il Decreto specificano anche per tutte le altre apparecchiature utilizzabili nei centri estetici indicazioni sulle caratteristiche e l’uso corretto, indicazioni che porranno finalmente termine all’incertezza normativa che il settore estetico ha vissuto in questi ultimi vent’anni.

Le associazioni nazionali del settore benessere di CNA e Confartigianato, che hanno collaborato attivamente con i Ministeri competenti dal 1990 alla definizione dello schema di decreto e delle schede tecniche, hanno espresso soddisfazione per l’obiettivo raggiunto anche se con notevole ritardo, ma rilevano alcune imprecisioni nella redazione delle schede, che potrebbero creare problemi alle imprese di estetica  sia al momento dell’ acquisto che in fase di utilizzo. Le organizzazioni chiederanno, pertanto, che tali imperfezioni siano corrette velocemente attraverso un atto formale dei ministeri competenti.

 “Le Associazioni esprimono l’auspicio – ha dichiarato Brigida Stomaci, Presidente nazionale degli estetisti CNA – che venga istituita al più presto in sede ministeriale la prevista Commissione tecnica per l’esame e la definizione dei nuovi apparecchi utilizzabili nei centri estetici e benessere”. Tale opzione consentirà di fornire risposte efficaci in tempi brevi rispetto alle evoluzioni tecnologiche che investono il settore e di mantenere costantemente aggiornate le norme relative alle apparecchiature, aspetto fondamentale per l’attività di oltre 30 mila imprese che in Italia operano nel campo dell’estetica non medica.