Le Presidenze settore Autoriparazione CNA Toscana, Confartigianato e Casartigiani hanno invitato i Parlamentari toscani a Firenze lunedì 6 febbraio (ore 10.30, sede ACT, viale F.lli Rosselli 12), per chiedere

un intervento urgente al fine di rivedere alcune norme del decreto sulle Liberalizzazioni il 24 gennaio ’12.

 

Nel Decreto Legge n. 1 approvato dal Consiglio dei Ministri il 24/1/2012, infatti,  al Capo VI, è contenuto l’articolo 29 che riguarda specificamente il tema del risarcimento diretto; il comma 2 di questo articolo introduce un dispositivo che altera i principi della concorrenza per le imprese di autoriparazione e ostacola la libera scelta degli automobilisti/assicurati.

Pubblichiamo a seguito la scheda tecnica che descrive i motivi per cui i carrozzieri di CNA, Confartigianato e Casartigiani, attraverso il sostegno delle proprie Associazioni di categoria ed in collaborazione con le altre Associazioni, chiedono un emendamento di tale articolo.

SCHEDA TECNICA

La sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009 ha confermato che il sistema del risarcimento diretto è facoltativo e – pertanto – tale sistema non può e non deve essere considerato e/o utilizzato come se fosse “obbligatorio”, bensì alternativo rispetto al sistema tradizionale ( risarcimento corrisposto dalla compagnia del responsabile ).

Il corollario di tale affermazione è che i dispositivi finalizzati al risarcimento del danno riferibili ai due sistemi – il risarcimento per equivalente ed il risarcimento in forma specifica – devono agire evitando che la promozione diretta di uno solo di essi possa alterare tale contesto di facoltatività, pregiudicando così nei fatti la libera scelta dell’assicurato.

La forma specifica prevede che l’assicurato che deve essere risarcito del danno alle cose subito in seguito ad un incidente stradale, invece di ricevere l’equivalente del costo della riparazione dalla sua compagnia di assicurazione riceve la riparazione del danno. E’ tuttavia necessario evidenziare che nei contratti assicurativi che prevedono la “forma specifica” le compagnie di assicurazioni fanno sottoscrivere agli assicurati l’obbligo di recarsi solo ed esclusivamente presso le carrozzerie convenzionate, che sono quelle “selezionate” dalle compagnie stesse.

Questa prassi – così come si legge in un passaggio della relazione svolta dall’AGMC in sede di audizione alla X Commissione del Senato in data 29/9/2010 – <<…se posta in essere da un ristretto numero di imprese assicurative che detengono una elevata quota di mercato complessiva (condizione che rispecchia esattamente la situazione del mercato assicurativo nel nostro Paese), può presentare problemi sotto il profilo concorrenziale soprattutto nei rapporti con le imprese di riparazione: proposte di convenzioni, irragionevolmente selettive, potrebbero causare pregiudizi a quelle imprese di auto riparazione escluse dalle convenzioni. Nei confronti dei consumatori, invece, il pregiudizio si sostanzia nella perdita di possibilità di scelta dell’auto/riparatore di fiducia …>>.

Ciò che accade veramente nella pratica è che le convenzioni proposte dalle compagnie assicurative alle imprese di carrozzeria sono nettamente peggiorative rispetto alle normali condizioni di mercato: basse tariffe, tempi ridotti, ricambi forniti in conto lavorazione, servizi aggiuntivi – quali le auto di cortesia – richiesti alle carrozzerie a titolo gratuito.

Per questo motivo, tale situazione di alterazione del mercato è stata segnalata già da tempo all’ AGMC da parte delle Associazioni nazionali di categoria delle imprese di autoriparazione, che finora non hanno ancora ricevuto nessuna valutazione in tal senso.

In Italia esistono circa 17.000 imprese di carrozzeria e solo un terzo ha rapporti di convenzione con le compagnie assicurative. Ciò significa che i due terzi di questo sistema di impresa ha scelto l’indipendenza imprenditoriale e non vorrebbe subire abusi di posizione dominante da parte delle compagnie.

Nel comma 2 del citato articolo 29 si legge che l’assicurato, ai fini del risarcimento del danno subito, qualora intendesse utilizzare la forma del risarcimento per equivalente, previsto dal nostro codice civile, si vedrebbe decurtato l’importo che gli spetta dalla compagnia di assicurazione del 30%.

Se così fosse, si tratterebbe di un fatto gravissimo che altererebbe in modo marcato la libera concorrenza tra imprese nel mercato dell’autoriparazione e andrebbe in senso contrario alla libertà di scelta dell’assicurato.

Pertanto, il comma 2 dell’articolo 29 nei fatti aggira quanto stabilito dalla Corte Costituzionale perché, pur prevedendo in linea teorica la facoltatività della forma specifica, introduce una pesante penalizzazione (il 30% in meno del risarcimento) per chi non intendesse utilizzarla, vuoi perché non intende riparare al momento la sua auto, vuoi perché intende farla riparare dal suo carrozziere di fiducia e non già dal carrozziere convenzionato con la compagnia di assicurazione.

Ecco perché il citato articolo altera in maniera evidente la libera concorrenza nel mercato dell’autoriparazione, rendendo “di fatto” obbligatoria la forma specifica: l’automobilista/assicurato non può più scegliere di farsi riparare l’auto da chi vuole, tranne se non decide di rimetterci di tasca propria il 30% di quello che gli spetta.

Con riguardo specifico ai costi dei sinistri – che sembra essere uno dei principi ispiratori dell’articolo in questione – è opportuno e necessario evidenziare che si tratta di un problema oggettivo e particolare nel nostro Paese, che occorre risolvere analizzando correttamente la composizione delle principali voci che mediamente formano il costo del sinistro.

Secondo dati e statistiche ufficiali oramai consolidate, che provengono anche dal mondo assicurativo, fatto 100 il costo medio complessivo di un sinistro, il 65% è imputabile ai risarcimenti per il danno fisico, il 25% serve a coprire alcuni costi fissi e indiretti delle compagnie (non collegabili ai singoli sinistri) e solo il 10% copre il puro costo della riparazione.

Inoltre, quest’ultimo per il 60% è imputabile al prezzo dei ricambi (molto costosi in Italia) e solo il restante 40% riguarda la manodopera delle carrozzerie.

Pertanto, se l’obiettivo è quello di ridurre i costi dei sinistri, nel tentativo di perseguire una riduzione dei premi assicurativi, occorre attuare una strategia ed un piano di azione coerenti con la composizione di tali costi, evitando inapplicabili scorciatoie – quali quelle contenute del comma 2 dell’articolo 29 – che danneggiano la concorrenza nel mercato della riparazione e negano la libera scelta dell’assicurato.