L’ABI, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese (tra le quali CNA) ha sottoscritto il 4 giugno 2014 un Protocollo d’intesa che prevede un quadro di interventi per favorire l’accesso al credito delle imprese femminili nelle diverse fasi del loro ciclo di vita ovvero della vita lavorativa delle libere professioniste.

Il Protocollo, pervenuto a naturale scadenza il 31 dicembre 2015, è stato prorogato per ulteriori due anni – fino al 31 dicembre 2017 – al fine di continuare la positiva esperienza e valorizzare ulteriormente le attività proficuamente avviate dalle banche e dalle parti firmatarie.

Il Protocollo prevede che ciascuna delle banche aderenti  metta a disposizione delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome un plafond finanziario, destinato alla concessione di finanziamenti a condizioni competitive, lungo le seguenti tre linee direttrici:

  • “Investiamo nelle donne” – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione;
  • “Donne in start-up” – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese a prevalente partecipazione femminile ovvero l’avvio della libera professione;
  • “Donne in ripresa” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle Pmi e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.

Tali finanziamenti potranno beneficiare della garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le Pmi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali garanzie, pubblico o private, che le banche riterranno utile acquisire.

Il Protocollo prevede, inoltre, la possibilità che il rimborso del capitale dei finanziamenti erogati possa essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario e per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi:

  • maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
  • grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi;
  • malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.
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