Nuove regole per i colori dei tatuaggi. Dal 4 gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2020/2081 che ha modificato il Regolamento REACH n. 1907/2006. Sono state introdotte importanti restrizioni sulle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco semipermanente.

Con questo provvedimento la Commissione Europea, supportata dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), e dagli Stati Membri ha voluto limitare concretamente la presenza di sostanze altamente pericolose per la salute umana nelle miscele per tatuaggi.

È bene specificare che il regolamento REACH pone l’onere della prova a garanzia dell’uso sicuro delle sostanze chimiche in capo ai fabbricanti delle stesse e ai produttori di miscele che immettono le stesse sul mercato.

Tuttavia, si tratta di un provvedimento che ha effetti anche sul tatuatore.

Il tatuatore infatti, prima di acquistare i colori, deve assolutamente sincerarsi della presenza, in etichetta, della dicitura: “Miscela per tatuaggi o trucco permanente”.

Inoltre, prima di eseguire il tatuaggio, deve fornire al cliente le informazioni indicate sull’imballaggio della miscela.

Grande attenzione deve essere posta ai colori acquistati prima del 4 gennaio che il tatuatore ha in magazzino.

Su questo aspetto, rispondendo ad uno specifico quesito posto da CNA Benessere e Sanità Toscana, l’Helpdesk REACH ha specificato quanto segue.

Gli inchiostri in possesso dei tatuatori che non rispettano le condizione della restrizione non possono essere utilizzati dal 4 gennaio 2021”.

Viene specificato che, alla colonna 2 della voce 75, punto 1 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH, si legge quanto segue.

“Non ne è ammessa l’immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze…”.

I tatuatori hanno pertanto il diritto di pretendere dai propri fornitori che le miscele siano correttamente etichettate e che rispondano ai nuovi requisiti previsti in termini di composizione.

Fanno eccezione solo le seguenti sostanze.

  1. Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);
  2. Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6)

Per questi due colori vige una deroga fino al 4 gennaio 2023, prevista al punto 4 della voce 75 dell’Allegato sopra menzionato.

Ci risulta inoltre che alcuni fornitori stiano proponendo promozioni e sconti per l’acquisto di colori prodotti prima del 4 gennaio, sostenendo che il loro utilizzo da parte del tatuatore sia ammissibile.

NON è così. Questi colori NON POSSONO ESSERE PIÙ UTILIZZATI.

Pertanto, si raccomanda vivamente di NON ACQUISTARLI perché ciò, come chiarisce il Ministero, andrebbe a danno esclusivo del tatuatore.

Ai tatuatori che si trovano ad avere in magazzino quantitativi ingenti di colori non più utilizzabili, si suggerisce di cercare un accordo con il fornitore, finalizzato al ritiro o allo smaltimento.

Da parte dei fornitori dovrebbe esserci disponibilità in tal senso, specialmente per i colori venduti dopo il 14 dicembre 2020. A partire da tale data infatti, i fornitori sapevano delle restrizioni che sarebbero state attuatecon il Regolamento (UE) 2020/2081. In più, essi hanno anche avuto 12 mesi di tempo per adeguarsi.

Un altro aspetto critico è legato ad un escamotage che qualcuno ha ipotizzato, ma che il Ministero ha respinto categoricamente.

I tatuatori che fossero tentati di aggirare il regolamento autoproducendo le miscele coloranti, devono sapere che questo li esporrebbe agli stessi obblighi ed alle stesse sanzioni dei produttori.

Sanzioni che non sono soltanto amministrative, ma anche penali.

Per ulteriori informazioni contattare il Coordinatore CNA Benessere e Sanità della vostra provincia.