Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota del 21 dicembre, ha emesso alcune precisazioni sulla nomina del consulente ADR.
Ricordiamo infatti che dal primo gennaio 2023 sarà obbligatoria anche per gli speditori di merci/rifiuti pericolosi. Il Ministero ha precisato che anche a questi operatori si applicano le stesse esenzioni dalla nomina previste per gli altri operatori (trasportatori, caricatori, etc.) come individuate nel DM 4.7.2000 e nella circolare 14.11.2000 n. A26

Dunque non sono tenute alla nomina del consulente DGSA, salvo comunque dover applicate tutte le altre prescrizioni dell’ADR, quelle imprese che, pur spedendo merci o rifiuti pericolosi, lo fanno in :

  • in quantitativi per unità di trasporto nei limiti del punto 1.1.3.6 (entro i 1000 kg o lt virtuali);
  • imballati in quantità limitata- punto 3.4 o in quantità esente- punto 3.5
  • esentati da una disposizione speciale del punto 3.3
  • in maniera occasionale (entro le 24 spedizioni l’anno, entro le 3 spedizioni al mese, entro le 180 ton/anno di materie con un rischio di pericolosità minima).

Grazie all’intervento ed alle sollecitazioni di CNA e delle altre associazioni di categoria, si è riusciti a far sì che la norma non impattasse in modo pesante su gran parte delle imprese, anche di piccole e piccolissime dimensioni, che gestiscono piccole quantità di merci o rifiuti pericolosi.

In allegato la lettera inviata dalle associazioni e la risposta del ministero

Nomina consulente ADR per “speditori”