Il MIMS ha pubblicato la circolare n. 3738 del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145 con il quale il nostro Paese ha recepito alcune modifiche contenute nel “Pacchetto mobilità UE”, in tema di accesso alla professione ed accesso al mercato di trasporto su strada.

Ricordiamo che alcune norme sull’accesso alla professione ed al mercato sono entrate in vigore il 21 febbraio 2022 (ad esempio, quelle sul cabotaggio) mentre quelle relative all’accesso alla professione ed al mercato per veicoli di peso non superiore a 3,5 ton impiegati nei trasporti internazionali entreranno in vigore il 21 maggio 2022.

Riassumiamo di seguito le novità introdotte nell’ordinamento nazionale.

Le imprese che esercitano o che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton, devono rispettare il Regolamento 1071/2009, così come modificato dal Regolamento 1055/2020, vale a dire devono soddisfare i 4 requisiti dell’accesso alla professione (onorabilità; idoneità professionale; idoneità finanziaria; stabilimento).

  • Viene meno l’obbligo di effettuare il c.d “accesso al mercato” tramite cessione di azienda, acquisto di parco veicolare con veicoli di categoria non inferiore a euro 5 da altra impresa che abbia cessato l’attività, ovvero possesso di veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 5 e avanti massa complessiva a pieno carico non inferiore alle 80 ton.
  1. Requisito dello stabilimento

Rimangono invariate le disposizioni del Decreto del Ministero dei Trasporti del 25 gennaio 2012.
Per quanto riguarda la disponibilità dei veicoli, sarà sufficiente dimostrare di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a qualsiasi titolo di proprietà (contratto di noleggio, leasing, vendita a rate etc.).

Le imprese dovranno dimostrare il requisito dello stabilimento attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentarsi contestualmente alla domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci, ovvero al primo rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria per le imprese già titolari di autorizzazione, e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del Decreto.

Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione relativa allo stabilimento, in sede di richiesta di autorizzazione di accesso alla professione (e in sede di aggiornamento delle condizioni del requisito di stabilimento per le imprese già iscritte al REN), non si dovrà più indicare un luogo dove viene effettuata l’attività di natura tecnica relativa alla gestione dei veicoli, ma è sufficiente dichiarare che la gestione di cui sopra si svolge all’interno dello stato membro di stabilimento.

Il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate deve essere proporzionato alla struttura dell’impresa stessa (in termini di numeri di veicoli a disposizione e conducenti). La determinazione di tale valore è però da stabilire con legge.
Per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, il requisito dello stabilimento è soddisfatto con la titolarità dell’autorizzazione generale rilasciata dal MISE (articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261).

  • Requisito di Idoneità finanziaria

La dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è effettuata con riferimento agli importi di seguito riportati:

a) 9 000 EUR per il primo veicolo a motore;

b) 5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 ton; e

c) 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 ton.

L’importo di cui alla lettera c) si applica anche ai veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi massa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 ton.

L’impresa a cui è stata riconosciuta l’idoneità finanziaria con modalità diverse da quelle sopra descritte, nel periodo tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del Reg. UE 1055/2020) e la data della circolare, sono tenute a ripresentare all’Ufficio competente la dimostrazione nel rispetto di quanto sopra descritto.

  • Requisito di Idoneità professionale

È rimasta invariata la dimostrazione del requisito per le imprese aventi veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 ton, le quali devono indicare un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale (artt. 4 e 8 del regolamento n. 1071/2009).

Il gestore dei trasporti designato dalle imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci se dimostra di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese del medesimo tipo, in materia continuativa, nei 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

È previsto un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.

Nel rinviare alla lettura del decreto in commento, informiamo che lo stesso entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione su GU.

Per quanto riguarda il requisito dell’onorabilità, non ripreso dalla circolare n. 3738, riportiamo quanto stabilito dal Decreto n.145 dell’8 aprile 2022:

Il requisito dell’onorabilità è sussistente se è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti:

  1. dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
  2. dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
  3. dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare;
  4.  dall’impresa, in quanto applicabile.

Nelle more dell’approvazione del DDL di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché degli atti della Commissione previsti dall’articolo 6, paragrafo 2-bis, del regolamento n. 1071/2009, si applicano le disposizioni dell’art. 5 del D.lgs n.395/2000 per la dimostrazione del requisito dell’onorabilità.

LEGGI l’intera circolare n. 3738 del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145